impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette

 

E' stato pubblicato il DM 10 marzo 2020 inerente le disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette di cui al DPR 151/2011. La normativa si applica alle attività sia nuove che esistenti ed entra in vigore in data 8 giugno 2020.

Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività (sia nuove che esistenti) soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Disposizioni tecniche

Negli impianti di climatizzazione e condizionamento, laddove è prescritto l'utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1  o  A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and  safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l'installazione, l'esercizio  e  la  manutenzione  degli  impianti  a regola dell'arte.  Questi sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi. Pertanto, in fase di SCIA, deve essere allegata la dichiarazione di conformità, comprensiva del manuale di uso e manutenzione. Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua italiana, a cura dell'impresa di installazione dell'impianto di climatizzazione e condizionamento.

 

Disposizioni finali

Il decreto entra in vigore in data 8 Giugno 2020.

 

Fonte: Gazzetta ufficiale

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