RTV Edifici sottoposti a tutela
Pubblicata la regola tecnica verticale di prevenzione incendi (V.10) per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Rampa di lancio per l'FSE in soluzione alternativa.
Il Decreto
Nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 22 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 10 luglio 2020 inerente la regola tecnica verticale di prevenzione incendi V.10 (la decima!) per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ovvero n°72 in accordo al DPR 151/2011), aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, secondo il Codice di prevenzione incendi DM 18 ottobre 2019.
Quando entra in vigore?
La nuova normativa entra in vigore il 21 agosto 2020.
Obbligatoria o facoltativa?
Si può applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'interno 20 maggio 1992, n. 569, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418.
APPROFONDIMENTO TECNICO
di seguito i principali passaggi integrativi al Codice di Prevenzione Incendi che troviamo nella nuova RTV:
- Non e' richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati ivi compresi i beni costituenti arredo storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio);
- Per le aree TA, TC, TO, ove la natura di bene tutelato non renda possibile l'adeguamento o la determinazione della classe di resistenza al fuoco richiesta, devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- valore di qf,d < 200 MJ/m², calcolato escludendo gli elementi strutturali portanti combustibili e i beni tutelati;
- sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione III.
- Sono ammesse le soluzioni conformi (capitolo S.4) di cui alla tabella V.10-3 con condizioni aggiuntive particolari esempio:
- informazione a tutti gli occupanti, segnaletica, opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e similari, planimetrie;
- Altezze ≥ 1,8 m lungo le vie d'esodo;
- Larghezza minima ≥ 800 mm per ciascun percorso delle vie di esodo orizzontali o verticali;
- Lungo le vie d'esodo, sono ammesse porte anche non facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti a condizione che siano mantenute costantemente aperte durante l'esercizio dell'attività;
- L'affollamento massimo complessivo degli ambiti serviti dal corridoio cieco in relazione ai profili di rischio Rvita B1, B2 o B3 può essere raddoppiato se si adotta il sistema di gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) di livello di prestazione III.
- I sottotetti (aree TZ) devono essere mantenuti liberi da materiali di ogni genere;
- Il responsabile dell'attività deve predisporre il piano di limitazione dei danni
- Nelle attività con superficie lorda > 400 m² deve essere attribuito almeno il livello di prestazione IV per la misura antincendio controllo dell'incendio (capitolo S.6) nelle seguenti aree:
- TK1;
- TK2, limitatamente ai depositi di beni tutelati combustibili;
- TZ, limitatamente ai sottotetti con struttura portante combustibile che non costituiscono compartimento autonomo.
- L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV.
- I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TA e TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.
Soluzioni alternative con approccio ingegneristico antincendio FSE
La RTV non fornisce indicazioni specifiche sulle soluzioni alternative, restano quindi applicabili interamente i concetti dei capitoli M1, M2 ed M3 con l'enorme beneficio di evitare l'istituzione della Deroga per l'applicazione dell'ingegneria della sicurezza antincendio.
Tra i principali benefici nell'applicazione del metodo ingegneristico negli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi troviamo:
- maggiore resistenza al fuoco delle strutture
- maggiore flessibilità nei sistemi di esodo (sopratutto scale antincendio esterne, sempre di difficile realizzazione)
- ottimizzazione impianti di protezione attiva automatici (es: sprinkler negli archivi...)
- controllo dei fumi e del calore