Modifiche al DM 3 agosto 2015

di Filippo Battistini
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La frase epocale

Partiamo subito dalla frase più emblematica di questa prima storica modifica al DM 3 8 2015: “In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate…”. Cosa vuole dire questo? Che è il Codice adesso il testo di riferimento per la prevenzione incendi in Italia, e sono le vecchie regole tecniche ad essere un’alternativa (fortunatamente limitata). Bellissimo.

 

Ampliamento del campo di applicazione

Si aggiungono le attività di cui al DPR 151/2011 le n° 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 67, 69, 73, 75

 

Un unico riferimento normativo, ancora e sempre di più

In realtà era già così, ma molto spesso tecnici e funzionari VVF continuavano a citare Decreti Ministeriali “old-style” all’interno delle pratiche progettate con il Codice. Con le modifiche all’art.5, sono state inserite le specifiche norme alle quali NON fare più riferimento. Era ora!

 

Da quando?

Dall’entrata in vigore dovranno passare 180 giorni, perciò appuntamento al 20/10/2019

Modifiche al DM 03 08 2015

Bozza NUOVO DM 03 08 2015

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