Valutazione del rischio incendio
DM 3 settembre 2021
ATTIVITÀ ESISTENTI
Allo stato attuale della conoscenza giuridica le attività già dotate di Certificato di Prevenzione Incendi, in assenza di modifiche sostanziali non hanno necessità di essere aggiornate. Stessa cosa vale per le attività già dotate di VRI con 10 marzo 1998 in assenza anch’esse di modifiche sostanziale.
Non bisogna però tralasciare l’aspetto giuridico penale che porta a non escludere la necessità di adeguamento alla nuova normativa anche in questi due casi, in quanto nel decreto si legge: “Per i luoghi di lavoro esistenti, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione (ndr) l’adeguamento viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”
NUOVE ATTIVITÀ
Per i luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi deve essere elaborata in accordo art. 46, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Domande Frequenti
Cosa deve contenere la valutazione del rischio incendio?
Oltre che la valutazione del rischio propriamente detta, ora è fondamentale applicare almeno una delle 3 casistiche di “soluzioni progettuali e tecniche” in base al relativo campo di applicazione:
- Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri laddove risultano applicabili.
- Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, si applica in Mini-Codice;
- Per tutti gli altri luoghi di lavoro, si applica il Codice di Prevenzione Incendi
Deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Quando un luogo di lavoro è a basso rischio incendio?
Non è soggetto al DPR 151/2011 (assoggettabilità VVF)
Sprovvisto di Regola tecnica
Alle seguenti limitazioni:
- affollamento complessivo < 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività).
- superficie lorda complessiva <1’000 m2;
- piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (qf < 900 MJ/m2)
- non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Qui un esempio di applicazione del minicodice DM 3 settembre 2021
Dove sono obbligato ad eseguire la valutazione del rischio incendio DM 3 settembre 2021?
Nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Non si applica alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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