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Normative
Antincendio negli Edifici sottoposti a tutela
Per la normativa italiana attualmente in vigore, se un edificio è sottoposto a tutela (bene tutelato) è obbligato all’adeguamento in materia di prevenzione incendi. Come è facile immaginare, regolarizzare questi edifici con normative rigide risulta estremamente complicato. E’ per questo che l’approccio ingegneristico (FSE) consente di risolvere questo problema tramite un metodo di verifica molto più flessibile e prestazionale. Scopriamo qualcosa in più.
In tutti i casi in cui ci si può ricondurre all’attività del DPR 151/2011 n° 72, ovvero: “Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel DPR 151/2011 stesso (es: hotel, teatro, scuola…).
Tantissimi, l’aspetto che maggiormente apporta benefici in queste attività è la flessibilità progettuale. A titolo di esempio, si riportano alcuni principali benefici:
Questi benefici sono possibili grazie ad un metodo di progettazione 100% prestazionale e non prescrittivo. Non si tratta più quindi di rispettare dei vincoli specifici, ma si tratta di garantire delle chiare prestazioni (es: esodo degli occupanti, sicurezza dei soccorritori, stabilità delle strutture…).
Ci sono diverse tecnologie ed attività collaterali che possono amplificare notevolmente i benefici e la velocità di progettazione, realizzazione e manutenzione dell’opera tutelata. Si riportano di seguito alcuni:
La nuova era è fissata dal Codice di Prevenzione Incendi, che grazie a 2 Regole Tecniche Verticali specifiche può essere applicato alle attività n°72, ovvero agli edifici sottoposti a tutela.
Per Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi il D.M. 10 luglio 2020 Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Per tutte le altre attività il [ATTENDIAMO LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA] Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
La vecchia scuola invece parlava per gli edifici storici destinati a musei di D.M. 20/5/1992, n. 569 “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”.
Mentre per gli edifici storici destinati a biblioteche il D.M. 30/6/1995, n. 418 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico – artistico destinati a biblioteche ed archivi”.
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero dell’Interno ha pubblicato la Lettera Circolare prot. 3181 del 15 marzo 2016 avente ad oggetto Linea guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell’allegato 1 al DPR 151/2011.
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