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Normative
Centrali di produzione e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi
La normativa italiana prevede i controlli da parte dei vigili del fuoco in quanto queste attività sono comprese nella n. 7 dell’allegato al DPR 01/08/2011 n. 151, ovvero “Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624”
Per la produzione e stoccaggio sotterraneo di idrocarburi i riferimenti sono 2. Il primo riguarda l’Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,n.128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.
Il secondo invece riguarda l’attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.
Per tutte le tipologie ricomprese, è necessaria l’approvazione preventiva da parte del Comando dei Vigili del Fuoco. E’ necessario infatti presentare istanza di valutazione del progetto per Cat. C e solo successivamente la SCIA antincendio attendendo in ultimo il sopralluogo dei VVF per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
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