Chiusure d’ambito degli edifici civili

di Filippo Battistini
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Capitolo V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022 inerente la nuova regola tecnica verticale sulle facciate degli edifici civili, secondo il Codice di prevenzione incendi.
La normativa individua le prestazioni di sicurezza antincendio degli involucri edilizi, i requisiti dei materiali e le modalità realizzative finalizzate alla limitazione della propagazione dell’incendio tra i compartimenti per effetto delle facciate.

 

La normativa entra in vigore il 7 luglio 2022.

 

Dove si applica?

Si applicano alle chiusure d’ambito degli edifici civili a cui si applica il Codice di Prevenzione Incendi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.

La nuova disposizione sulle facciate non è una normativa autonoma ma corrisponde alla RTV V.13 del Codice di prevenzione incendi e quindi ne mantiene lo stesso campo di applicazione. Si applica a tutte quelle attività CIVILI alle quali è applicabile il Codice di prevenzione incendi, che possono essere sintetizzate come di seguito:

  • attività soggette al D.P.R. 151/2011 alle quali si applica il Codice di prevenzione incendi (art. 2 del D.M. 3/8/2015);
  • attività soggette e NON soggette, che costituiscono luoghi di lavoro (art. 3 del D.M. 3/9/2021);
  • attività NON soggette, classificate come luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, per le quali si applica il MINICODICE e dovrà essere rispettata la compartimentazione (art. 3 del D.M. 3/9/2021).

 

Cosa sostituisce?

la nuova RTV sostituisce i corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nel Codice al paragrafo S.3.5.6 Superfici vulnerabili di chiusura esterna del compartimento che recita: “L’adozione di particolari tipi di superfici di chiusura verso l’esterno (es. facciate continue, facciate ventilate, coperture, …) non deve costituire pregiudizio per l’efficacia della compartimentazione di piano o di qualsiasi altra compartimentazione orizzontale e verticale presente all’interno dell’edificio.” In ultimo, sostituisce le indicazioni di cui alla Lettera circolare prot. n. 5043 del 15-04-2013 Guida tecnica su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili – Aggiornamento”.

 

Si applica negli edifici esistenti?

Il Decreto non comporta adeguamenti per le attività che ricadano in uno dei seguenti casi:

  • già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti dal DPR 151/2011;
  • siano state progettate sulla base al Codice di Prevenzione Incendi attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività esistenti, si applica il Codice di Prevenzione Incendi.

 

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