Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro

di Filippo Battistini
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Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021 inerente i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

 

Cosa stabilisce la nuova normativa?

La normativa stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, nonché le misure precauzionali di esercizio, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62 del decreto 81/2008, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.

 

Il decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 2022, un anno dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, abrogando definitivamente il DM 10 marzo 1998.

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