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Normative
D.M. 1° settembre 2021: entrata in vigore e novità
L’obiettivo dei tre Decreti Ministeriali del 2021 è quello di superare il D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. Il primo di questi 3 D.M. ad entrare in vigore è il D.M. 1° settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”, entrato in vigore dallo scorso 25 settembre. Tuttavia, con il Decreto del Ministero dell’Interno 15 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.224 del 24 settembre 2022, è stata confermata la proroga esclusivamente limitata all’articolo 4 relativo alla qualificazione dei tecnici manutentori, che entrerà in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023. Sono state previste, inoltre, importanti modifiche all’allegato II del D.M. 1° settembre 2021.
Poiché la proroga riguarda la sola applicazione dell’articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021, sarà dunque, dal 25 settembre 2023 che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio, saranno eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono definite all’interno dell’Allegato II del suddetto Decreto, e viene articolato in:
In sostanza, l’allegato si articola in un “Prospetto” dove vengono riportate le conoscenze, le abilità e le competenze che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascun compito che deve svolgere e diversi “Prospetti” che riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzato all’interno dei luoghi di lavoro.
Evidentemente, questa proroga nasce dalle difficoltà riscontrate nell’attuare i percorsi di qualifica nei tempi previsti originariamente.
Oltre all’aggiunta di precisazioni di carattere sostantivo per completare il significato terminologico di alcune affermazioni/definizioni, la modifica sostanziale ricade sulla costruzione dei prospetti riguardanti i contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.
In particolare, il prospetto 3.8 riguardante i contenuti minimi per i sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore, che inizialmente considerava unitamente sia i sistemi naturali (SENFC) che forzati (SEFFC), con la nuova modifica viene scorporato in due distinti prospetti:
In aggiunta, viene introdotto il Prospetto 3.14 riguardante i contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato, specifico per i Sistemi a polvere, inizialmente non previsto.
In definitiva, l’intero D.M. 1° settembre 2021 entra in vigore a partire dal 25 settembre 2022, con le modifiche sopra enunciate, ad esclusione dell’articolo 4 dello stesso D.M. la cui entrata in vigore è stata prorogata al 25 settembre 2023.
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