DM 20 giugno 2025: come cambia la prevenzione incendi nelle gallerie stradali non TEN-T

di Gianluca Galeotti
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Il DM 20 giugno 2025 introduce una regola tecnica organica per le gallerie stradali non appartenenti alla rete transeuropea (TEN-T), coprendo sia le nuove realizzazioni sia le gallerie esistenti in esercizio. Il primo valore del testo non è nella singola prescrizione, ma nel modo in cui ricompone la sicurezza antincendio come “sistema galleria”: infrastruttura, impianti, esercizio, procedure e responsabilità devono allinearsi per garantire esodo e soccorso.

Un passaggio preliminare è l’inquadramento amministrativo. Le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m ricadono nell’attività 80 del DPR 151/2011, quindi con procedure e obblighi connessi alla prevenzione incendi. In parallelo, chiarimenti pregressi richiamano una distinzione importante: per “gallerie stradali” si intendono quelle aperte alla libera circolazione dei veicoli; le gallerie di servizio, anche se lunghe, seguono tipicamente logiche di sicurezza dei luoghi di lavoro. Questo punto, in pratica, evita errori di perimetro: si progetta e si documenta diversamente se l’utenza è pubblica e variabile rispetto a un accesso controllato.

Il DM esplicita poi obiettivi di sicurezza che diventano criteri di progettazione e di verifica: minimizzare le cause d’innesco, garantire stabilità delle strutture portanti per consentire esodo e soccorso, limitare produzione e propagazione dell’incendio, assicurare che gli utenti possano lasciare la galleria indenni e che le squadre di soccorso operino in sicurezza. È un’impostazione utile perché rende leggibili le scelte tecniche: un requisito impiantistico o infrastrutturale ha senso se dimostra di sostenere uno o più di questi obiettivi.

Un elemento spesso delicato è l’adeguamento delle gallerie esistenti. Il decreto non chiede “tutto e subito”: introduce una scansione temporale per fasi, che permette di gestire budget, cantierizzazioni e priorità. In particolare, alcune misure gestionali sono richieste già all’entrata in vigore, mentre interventi più onerosi (impianti, infrastrutture) hanno orizzonti più lunghi. Operativamente, questo impone un metodo: 

  • diagnosi del livello di rischio e dei gap,
  • piano di adeguamento per fasi,
  • aggiornamento progressivo della documentazione e delle pratiche VVF secondo le scadenze previste.

Infine, il DM apre anche alla gestione dei casi non “standard”: quando le caratteristiche della galleria non consentono l’integrale osservanza delle disposizioni, è previsto il ricorso alla deroga secondo le procedure del DPR 151/2011. Qui la differenza la fa l’impostazione tecnica: l’istanza non è un atto formale, ma un ragionamento dimostrativo su come si raggiunge un livello di sicurezza equivalente, spesso con misure compensative e con una pianificazione di emergenza più robusta.

Per FSE PROGETTI, questo quadro iniziale è il punto di partenza: definire correttamente il perimetro, impostare una strategia per fasi e tradurre gli obiettivi del DM in requisiti verificabili (prestazioni, ridondanze, tempi, procedure). È il modo più efficace per evitare sia progettazioni “di lista” sia interventi disallineati con la gestione reale della galleria.

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