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Normative
Edifici serviti da una sola scala
Tra i principali benefici apportati dalla nuova versione del Codice (ricordiamoci però che è ancora in bozza) abbiamo quella del calcolo del corridoio cieco in presenza di una unica scala. Con la vecchia versione infatti, si aveva un “bug” normativo che condizionava l’interpretazione della norma, facendola derivare dalla realtà oggettiva della dinamica dell’incendio.
In altri termini, se un compartimento era servito da una unica scala di tipo protetto (con percorso diretto verso luogo sicuro all’esterno della costruzione), la porzione all’interno di essa doveva comunque essere considerata come corridoio cieco.
Questa interpretazione normativa strideva enormemente con la realtà dei fatti in quanto, una volta raggiunta la scala protetta, ci si trova in un luogo sicuro temporaneo e SICURAMENTE non si attraversano più locali potenzialmente invasi da fumo.
La nuova versione prevede di omettere la verifica della porzione di corridoio cieco all’interno della scala filtro (protetta) in accordo alla tabella S.4-21. Qui si vede chiaramente come, coerentemente con la dinamica dell’incendio, se si tratta di una scala aperta è necessario considerare la lunghezza di corridoio cieco anche all’interno della scala (tabella S.4-20), mentre se questa è di tipo protetto, la si può omettere. Fantastico!
Spesso ci è capitato di imbatterci in questo limite, e pertanto riportiamo di seguito, quanto possa far la differenza nel caso di un centro direzionale disposto su 2 livelli fuori terra con scala protetta, che con l’attuale versione del Codice risulta illogicamente “non verificato”, mentre con la nuova versione lo sarebbe senza nessuna prescrizione aggiuntiva.
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