Il ruolo del progettista con il Codice

di Filippo Battistini
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                                                        Paragrafo G.2.5.1 del Codice

 

Il progettista al centro

Dal DPR 151/2011 è partito l’accentramento delle responsabilità sul progettista, su vari aspetti uno di questi la progettazione. Il primo segno tangibile sono le categorie A, dove non vi è una valutazione progetto, ma è il progettista che applicando una regola tecnica verticale attesta la conformità alle normative antincendio.

Ma come ben sappiamo, per le attività B e C vige ancora l’obbligatorietà della valutazione progetto. Un passaggio sicuramente importante perché permette di valutare l’intera progettazione con un occhio anche operativo piuttosto che solo di tipo tecnico e dal confronto, quasi sempre, ne esce una progettazione qualitativamente più alta.

Una novità sostanziale, estremamente innovativa che il Codice porta con se è la non opinabilità delle misure compensative del rischio. Se è vero il fatto che già da prima del Codice erano chiare le metodologie di valutazione del rischio, solo ora sono altrettanto chiare le relative misure di compensazione. Questo è stato fatto con l’obiettivo di unificare su tutto il territorio nazionale l’applicazione delle norme alle medesime attività.

Concetto che nella sua innovazione deve sicuramente essere digerito da progettisti e funzionari VVF.

Paragrafo G.2.10 del Codice

 

 

Il Codice e il ruolo del progettista

Il DM 3 agosto 2015 al paragrafo S.2.5.1 Valutazione del rischio di incendio per l’attività esplicita al comma 1 quanto segue: “Il progettista valuta il rischio di incendio per l’attività e le attribuisce tre tipologie di profili di rischio…” ed al G.2.10 Valutazione del progetto antincendio riporta al comma 2 “Il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio di incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all’attività.

Pertanto, prese nota delle due definizioni normative si evince come il Codice sia in linea con il DPR 151/2011, e che se per qualche ragione si volessero imporre delle misure compensative che il Codice non prevede, con la nuova struttura sono da inserire al capitolo V.1 Attività a rischio specifico, e non modificando l’Rvita affinché queste ricadano nella loro obbligatorietà.

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