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Normative
Impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività (sia nuove che esistenti) soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Negli impianti di climatizzazione e condizionamento, laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants – designations and safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell’arte. Questi sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi. Pertanto, in fase di SCIA, deve essere allegata la dichiarazione di conformità, comprensiva del manuale di uso e manutenzione. Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua italiana, a cura dell’impresa di installazione dell’impianto di climatizzazione e condizionamento.
Il decreto entra in vigore in data 8 Giugno 2020.
Fonte: Gazzetta ufficiale
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