La FSE nelle piccole attività

di Filippo Battistini
- 4 MIN
LETTURA

Dal primo giorno abbiamo sempre puntato ad applicare la FSE in tutte le attività per le quali il cliente ne avrebbe tratto un beneficio tecnico ed economico. Le piccole attività lo meritano come le grandi, sopratutto in un tessuto fatto di piccole e medie imprese come il nostro. 

 

Nuovo allegato 1 DPR 151/2011, potenziata l’applicabilità della Fire Safety Engineering

Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 27 maggio scorso sono state presentate le bozze di decreto aventi per oggetto la revisione dell’Allegato 1 del DPR 151/2011;

La prima proposta riguarda l’aggiornamento dell’elenco delle “attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco”, con nuove soglie di assoggettabilità e nuova distribuzione delle categorie A, B e C.

 

Le esigenze della collettività

Nel merito dei lavori svolti, è stato elaborato il documento avendo a riferimento:

  • la necessità di procedere ad un’ulteriore semplificazione delle procedure di prevenzione incendi e conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dell’utenza;
  • le esperienze maturate e le criticità segnalate dalle strutture territoriali del C.N.VVF. a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011;
  • l’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, in particolare, l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. con le correlate RTV nonché altre regole tecniche quali, ad esempio, la norma di prevenzione incendi per le strutture in aria aperta (campeggi), gli asili nido e le attività di autodemolizione;
  • l’emanazione dei decreti del ministro dell’interno del 12 aprile 2019 e del 18 ottobre 2019;

 

Semplificazione totale

Nell’ottica dello snellimento procedurale, sono state modificate in quasi tutto delle attività le soglie discriminanti tra le categorie A,B, C.

In particolare, sono stati fortemente ampliati i limiti per le categoria A ed elevati i limiti di soglia massima per le categorie B; conseguentemente è stato elevato anche il limite di ingresso nella categoria C che sarà, quindi, effettivamente riservata a quelle attività maggiormente complesse dal punto di vista antincendio, in quanto caratterizzate da valori dei parametri di assoggettamento effettivamente elevati in termini di affollamento di persone presenti o di quantità di materiali stoccati o, ancora, di potenze sviluppate degli impianti.

 

Tale impostazione comporterà, quindi, un ampliamento del numero della attività in categoria A che, pertanto, potranno iniziare ad esercire senza alcun procedimento preventivo obbligatorio a carico dell’utenza esterna.

Analogamente, le attività in categoria B saranno caratterizzate da parametri di assoggettabilità più elevati rispetto a quelli attuali che, pertanto, è giustificata l’esigenza di una preventiva valutazione del progetto da parte dei Comandi VF.

Come sopra accennato, la categoria C sarà destinata a quelle attività maggiormente complesse per le quali è necessario quindi mantenere anche il controllo obbligatorio da parte del C.N.VV.F. o per le quali è comunque previsto un sopralluogo in ambito di un organo collegiale.

Tale impostazione generale è stata resa possibile, come in premessa accennato, dall’entrata in vigore, avvenuta nel corso degli anni successivi al 2012, di diverse regole tecniche di prevenzione incendi (elaborate sia con approccio “RTO/RTV” che di tipo tradizionale) che hanno dettato disposizioni tecniche in attività in precedenza non normate e la cui SCIA, pertanto, necessitava di una preventiva valutazione del progetto.

In tale casistica, sono ricomprese anche tutte quelle attività in passato denominate “non normate” e che oggi, alla luce del D.M. 12 aprile 2019, sono invece progettabili con il Codice di prevenzione incendi.

 

Svolta per la Fire Safety Engineering nelle piccole attività

Altra importante novità introdotta è il collegamento delle soglie di assoggettabilità alle tre categorie A, B, C di alcune attività soggette alle soluzioni progettuali del Codice di prevenzione incendi; infatti, per le attività che devono essere progettate con RTO ai sensi del D.M. 12 aprile 2019 e del D.M. 18 ottobre 2019, è previsto che l’assoggettamento in cat. A o B non dipenda solamente dai consueti parametri quantitativi caratterizzanti l’attività stessa (affollamento, quantitativo di materiale, estensione superficiale, ecc…) ma anche dal tipo di progettazione antincendio adottata.

 

Si risolve il paradosso normativo attuale che costringeva il professionista antincendio ad istituire la Deroga in caso di soluzione alternativa in attività soggetta di categoria A.

In sintesi, adottando le soluzioni conformi del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., ma cautelativamente solo fino a certi valori di soglia prefissati, l’attività è inquadrata in categoria A mentre, con l’adozione delle soluzioni alternative, la stessa attività ricade in categoria B. È lecito ritenere che tale approccio possa inoltre costituire stimolo per la diffusione della progettazione attraverso il Codice di prevenzione incendi, utilizzando anche sempre più soluzioni alternative.

 

In sintesi

Premesso quanto sopra, si riporta di seguito una sintesi riepilogativa delle principali modifiche apportate:

  • 12: inserito uno specifico regime per gli imprenditori agricoli (recependo le disposizioni già vigenti fissate dalla Legge 116/2014) e per i depositi di olio di oliva;
  • 13: introdotta esclusione per contenitori – distributori di carburanti con 3 punto di infiammabilità superiore a 65 °C di capacità geometrica fino a 6 m .
  • 18: eliminati i prodotti pirotecnici “in libera vendita” in quanto non più esistenti;
  • 34: elevato a 10.000 Kg la soglia di assoggettabilità dei depositi di carta, cartone ecc…;
  • 41: elevata a 25 persone la soglia di assoggettabilità dei teatri per posa e televisivi;
  • 42 elevata da 200 m2 a 1000 m2 la soglia di assoggettabilità dei laboratori per scenografie;
  • 49: esplicitato che la potenza da prendere a riferimento è quella nominale ed elevata a 50 kW la soglia di assoggettabilità;
  • 58: escluse dall’assoggettabilità le macchine radiogene di P< a 2000 Kev e le sorgenti mobili soggette all’art. 27 comma 1 bis del Dlsg. 230 /1995 e s.m.i.;
  • 65: eliminato il parametro dei 200 m2 per le palestre e gli impianti sportivi;
  • 66: portate in cat. A le strutture ricettive sino a 100 posti letto in soluzione conforme;
  • 68: esplicitata l’assoggettabilità delle case di riposo per anziani e collocate in cat. B;
  • 72: riformulata definizione dell’attività soggetta – (Edifici o porzioni di edificio sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico e destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività aperta al pubblico contenuta nel presente Allegato).
  • 73: riformulata definizione dell’attività soggetta in particolare eliminando il riferimento alla promiscuità strutturale e limitando quella impiantistica agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio – (Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dalla relativa diversa titolarità);
  • 77: riformulata definizione dell’attività soggetta specificando che trattasi solo di edifici di civile abitazione;
  • 80: riformulata la categorizzazione delle gallerie in particolare mantenute in cat. A quelle dotate di normativa tecnica (tutte le gallerie ferroviarie e le gallerie stradali disciplinate dal D.lgs. 264/2006) e portate in cat. B quelle attualmente prive di disposto normativo.
  • 81: inserita specifica attività per gli stabilimenti ed impianti di trattamento rifiuti.

Richiedi informazioni

Scopri le soluzioni che possiamo trovare per la tua problematica

Richiedi informazioni

Scopri le soluzioni che possiamo trovare per la tua problematica

Articoli correlati

La misura antincendio del controllo del fumo e del calore ha come scopo l’individuazione dei presidi antincendio da installare nell’attività...
Quando i locali hanno capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a...
Richiedi informazioni
Scopri le soluzioni che possiamo trovare per la tua problematica
Richiedi informazioni
Scopri le soluzioni che possiamo trovare per la tua problematica