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La valutazione del rischio incendio Rvita, Rbeni, Rambiente
Già con il DM 10 marzo 1998 il progettista antincendio era chiamato ad eseguire la valutazione del rischio incendio per tutte le attività sprovviste di regola tecnica verticale. Essa veniva eseguita in modo qualitativo, lasciando al progettista il compito di individuare le misure antincendio necessarie a mitigare il rischio incendio.
Con il Codice, terminata la valutazione del rischio qualitativa, sono stati introdotti dei parametri quantitativi per illustrare meglio l’attività , al fine di applicare coerentemente tutte le 10 strategie antincendio.
Infatti, il progettista valuta il rischio di incendio per l’attività e attribuisce tre tipologie di profili di rischio:
Il profilo di rischio Rvita è attribuito per singolo compartimento in relazione vari fattori, questi possono essere differenti nei locali che costituiscono il compartimento (Es1: in un hotel le gli occupanti che possono essere addormentati sono nelle camere, e non nella hall. Es2: un locale parzialmente aperto al pubblico può avere uffici occupati da soli lavoratori, e front office con ospiti che possono non aver familiarità con l’edificio), pertanto si tiene in considerazione sempre la situazione più sfavorevole di tutte le tipologie di occupanti che si possono trovare all’interno di un compartimento.
I fattori specifici che lo influenzano sono definiti con lettere e numeri e rappresentano le caratteristiche degli occupanti e la velocità caratteristica di crescita dell’incendio.
δocc rappresenta le caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel compartimento antincendio analizzato.
E’ molto importante il concetto di “prevalente”. A scopo chiarificatore, si riportano alcuni esempi:
il secondo, δα rappresenta invece la velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio riferita al tempo tα, in secondi, impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW. 

E’ molto importante il concetto di “prevalente”. A scopo chiarificatore, si riportano alcuni esempi:
Incrociando i due parametri, si ottiene l’Rvita per ogni singolo compartimento dell’attività che stiamo progettando.
E’ possibile notare che alcune combinazioni non sono ammesse, questo perché la velocità di crescita risulterebbe troppo rapida per le capacità di sfollamento degli occupanti. Se ti trovi in quella situazione, una possibile soluzione può essere quella di compartimentare i locali, per limitare il materiale eccessivamente pericoloso in compartimenti con accesso limitato.
Si riportano alcuni esempi:
Unico compartimento B4: i locali in cui ho una velocità pari a 4 li compartimento e li rendo accessibili ai soli lavoratori. Costituisco quindi un compartimento B3 ed uno A4, entrambi accettabili.
Unico compartimento D3: i locali in cui ho una velocità pari a 3 li compartimento e li rendo accessibili ai soli lavoratori. Costituisco quindi un compartimento D2 ed uno A3, entrambi accettabili.
Il profilo di rischio Rbeni invece è attribuito per l’intera attività in funzione del carattere strategico dell’opera da costruzione e dell’eventuale valore storico, culturale, architettonico o artistico della stessa e dei beni in essa contenuti.
Ai fini della determinazione del profilo di rischio, un’opera da costruzione si considera vincolata per arte o storia se essa stessa o i beni in essa contenuti sono tali a norma di legge (es: vincolo della sovrintendenza dei beni culturali), oppure un’opera da costruzione risulta strategica se eÌ€ tale a norma di legge o in considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indicazione del responsabile dell’attività  (es: ospedali, scuole).
Su richiesta del responsabile dell’attività, in aggiunta agli obblighi normativi, il progettista può incrementare il valore del profilo di rischio Rbeni al fine di garantire obiettivi di sicurezza antincendio come la continuità d’esercizio a seguito d’incendio (business-continuity).
Il progettista valuta il profilo di rischio Rambiente in caso di incendio, distinguendo gli ambiti dell’attività nei quali tale profilo di rischio è significativo, da quelli ove è non significativo.
La valutazione del profilo di rischio Rambiente tiene conto:
il tema è decisamente importante ed articolato. Per questo si rimanda ad un nostro articolo specifico, sviluppato sulla base delle attuali tecniche e conoscenze.
Il profilo di rischio Rambiente è ritenuto non significativo:
Le operazioni di soccorso condotte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono escluse dalla valutazione, in quanto non necessario. Pertanto, tutto ciò che riguarda l’inquinamento di falda da parte delle acque utilizzate per lo spegnimento da parte dei VVF non è da considerare.
Questi 3 parametri sono fondamentali per 2 aspetti specifici, che rendono il Codice strumento inequivocabilmente migliore di qualsiasi altra normativa di prevenzione incendi italiana. E sono:
Riferimenti
Codice di Prevenzione Incendi DM 18 ottobre 2019
BS 9999, Section 2 – Risk profiles and assessing risk.
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