Normativa antincendio fotovoltaico

Filippo Battistini
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In caso di attività esistenti

Gli impianti fotovoltaici di per sé non rientrano fra le attività soggette a controllo di prevenzione incendi (obbligate quindi ad ottenere il CPI).

Tuttavia, l’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli potrebbe comportare una modifica:

  • sostanziale (è sufficiente dichiararle in fase di attestazione di rinnovo periodico);
  • con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (occorre presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività – SCIA);
  • con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (occorre presentare una nuova valutazione progetto).

Valutazione delle modifiche

La valutazione della tipologia di modifica e in particolare di quelle con aggravio di rischio correlata

all’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi deve essere effettuata dal professionista antincendio attraverso la valutazione del rischio tesa ad individuare le soluzioni più idonee per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.

Normativamente parlando (lo sappiamo, alla fine conta tanto la burocrazia in Italia) e quindi è opportuno sapere che:

  • il professionista antincendio: esegue valutazione del rischio incendio;
  • l’installatore: non può eseguire la valutazione del rischio incendio;
  • il responsabile attività: non può eseguire la valutazione del rischio incendio;

Questo consente di impostare bene sin da subito la tematica e consente di ridurre al minimo i costi di installazione e messa a norma antincendio!

Quando l’impianto è a servizio di un’attività?

Per «impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi» si intende un impianto incorporato nell’attività soggetta, indipendentemente dall’utilizzatore finale, intendendo per «incorporato» un impianto i cui moduli ricadono, anche parzialmente, nel volume delimitato dalla superficie cilindrica verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato, inclusi aggetti e sporti di gronda.

 

Quali sono i problemi tipici?

Sono necessari alcuni accorgimenti tecnici ed impiantistici per garantire la sicurezza in caso di incendio. Quasi tutti risolvibili con strumenti ordinari. Quello che invece è ben risolvibile con l’approccio ingegneristico è legato alla distanza di almeno 1m dagli evacuatori di fumo e calore e/o lucernari, cupolini e simili.

Analizzando nel dettaglio la geometria della copertura, le caratteristiche di evacuatori di fumo e calore e lucernari, cupolini e simili, nonché le caratteristiche dei pannelli fotovoltaici e la loro installazione, è possibile autorizzare distanze inferiori ad 1m, pur garantendo a norma di legge il rispetto della normativa e quindi garantendo la sicurezza in caso di incendio.

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