Nuovo adeguamento obbligatorio alla normativa per stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti
Dal 9 novembre 2022 entra in vigore l’obbligo di adeguamento alla prevenzione incendi, tramite il DM 26 luglio 2022, più comunemente chiamato RTV Rifiuti, per le seguenti tipologie di attività:
- Stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti (escusi i rifiuti inerti e radioattivi) escludendo i depositi temporanei;
- Centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3’000m2. Nel computo sono escluse le superfici verdi perimetrali.
Per le attività di nuova costruzione
Si deve eseguire la nuova Valutazione del Rischio Incendio applicando il “Codice” e l’RTV, per farla semplice è necessaria una progettazione vera e propria come se l’attività fosse soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco. Comprensivi di adeguamenti tecnici, impiantistici e gestionali.
Per le attività esistenti
In assenza di modifiche sostanziali all’attività:
- Se in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sicurezza in caso di incendio rilasciati dalle autorità come previsto da art 38 comma 1 del DL 21 giugno 2013 n°69 = non comporta adeguamenti;
- Se sprovvisti di atti abilitativi, si deve eseguire la nuova Valutazione del Rischio Incendio applicando il “Codice” e l’RTV, per farla semplice è necessaria una progettazione vera e propria come se l’attività fosse soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco. Comprensivi di adeguamenti tecnici, impiantistici e gestionali. Entro 5 anni, ovvero entro il 9 novembre 2027.
In presenza di modifiche sostanziali all’attività:
- Se compatibili con le misure antincendio già in essere, si deve eseguire la nuova Valutazione del Rischio Incendio applicando il “Codice” e l’RTV, per farla semplice è necessaria una progettazione vera e propria della porzione di attività modificata/ampliata. Comprensivi di adeguamenti tecnici, impiantistici e gestionali. Entro 5 anni, ovvero entro il 9 novembre 2027.
- Se non compatibili con le misure antincendio già in essere, si continuano ad applicare le pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi e per quanto non disciplinato si applica art 15 comma 3 del d.lgs 8 marzo 2006, n° 139. Il responsabile di attività, a favore di sicurezza può eseguire la nuova Valutazione del Rischio Incendio applicando il “Codice” e l’RTV, per farla semplice è necessaria una progettazione vera e propria della porzione di attività modificata/ampliata. Comprensivi di adeguamenti tecnici, impiantistici e gestionali. Entro 5 anni, ovvero entro il 9 novembre 202