Nuova normativa edifici storici tutelati

di Filippo Battistini
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Nuova normativa (regola tecnica verticale) su edifici storici tutelati

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 25 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 14 ottobre 2021 inerente la regola tecnica verticale di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72.

Sono esclusi dal campo di applicazione della normativa i musei, le gallerie, le esposizioni, le mostre, le biblioteche e gli archivi realizzati all’interno di edifici storici tutelati, già dotati di specifica regola tecnica verticale (V.10) emanata con il decreto del Ministro dell’interno 10 luglio 2020.

La nuova RTV entrerà in vigore il 25 novembre 2021.

A cosa si applica la nuova RTV?

La regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti:

  1. edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72

A cosa non si applica la nuova RTV?

La regola tecnica verticale esclude dalle disposizioni di prevenzione incendi:

  1. musei,
  2. gallerie,
  3. esposizioni,
  4. mostre,
  5. biblioteche
  6. archivi

Piano di limitazione dei danni

Il piano di limitazione dei danni, predisposto dal responsabile dell’attività, deve essere aggiornato e adeguato anche a seguito di specifiche esercitazioni e contenere misure e procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.

Esso deve individuare:

  • i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell’attuazione delle procedure in esso contenute;
  • la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
  • le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
  • gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;
  • le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili; (es: copertura con materiali di protezione, puntellamenti, riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge, …)
  • le eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze estinguenti. (es: zone in cui è necessario evitare o limitare l’uso di acqua per minimizzare i danni ai beni tutelati in esso contenuti …

 

RTV 12 Beni tutelati

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