Nuova normativa reazione al fuoco

Filippo Battistini
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Modifiche alla prevenzione incendi

È già entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2022 recante modifiche relativamente a tre decreti:

  • Decreto 26 giungo 1984: “Classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”
  • Decreto 10 marzo 2005: “Classi di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione destinati all’uso opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio”
  • Decreto 3 agosto 2015: “Approvazione delle norme tecniche per la prevenzione incendi”.

Introduce importanti modifiche alla normativa italiana sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

Modifiche al decreto 26 giugno 1984

Nell’ottica di costruire un sistema armonizzato di classificazione europeo per la valutazione delle prestazioni relative al comportamento al fuoco si farà riferimento alla sola classificazione europea, mentre quella italiana verrà abrogata.

A tal fine è stato modificato anche l’allegato A.2.1 relativo ai materiali e ai relativi metodi di prova, dove ora si fa riferimento solo alla normativa europea in vigore al momento della certificazione.

Vengono, infine, stabiliti i tempi transitori necessari per l’adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.

Modifiche al decreto 10 marzo 2005

Nel decreto si fa riferimento al fatto che la validità della certificazione rilasciata ai sensi del decreto 26 giugno 1984 (quindi certificazione secondo le classi italiane) decade al termine del periodo di coesistenza definito dalla Commissione europea. Quindi, entro tale termine, essa rimane utilizzabile, ma superato il termine “per i prodotti da costruzioni omologati in classe italiana non è consentita l’installazione sull’involucro esterno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

Nello specifico:

  • è consentita la produzione e l’immissione sul mercato dei materiali certificati secondo classe italiana per un periodo non superiore a sei mesi dall’entra in vigore del nuovo decreto;
  • è consentita l’installazione di tali materiali entro un periodo non superiore a dodici messi dalla entrata in vigore dello stesso.

Modifiche al decreto 03 agosto 2015

L’abrogazione della classificazione italiana di reazione al fuoco si traduce, nel codice di prevenzione incendi, con una modifica alla strategia S.1, dove nelle tabelle di classificazione dei gruppi di materiali scompare, per l’appunto, la sigla “Ita” che individuava le classi italiane di reazione al fuoco e rimane solamente la sigla “EU” riferita alla classificazione europea.

FONTE

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