Nuova normativa strutture sanitarie

diFilippo Battistini
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Nuova Regola Tecnica Verticale sulle strutture sanitarie

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 29 marzo 2021 inerente la regola tecnica verticale di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, secondo il Codice di prevenzione incendi. La nuova RTV entrerà in vigore il 9 maggio 2021.

 

A cosa si applica la nuova RTV?

La regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti:

  1. le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto P > 25;
  2. le residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto P > 25;
  3. le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2 (si considera la superficie lorda della struttura comprensiva di servizi e depositi funzionali).

 

La valutazione del rischio incendio nelle strutture sanitarie

La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2 e deve tener conto della necessaria continuità, anche in caso di incendio, delle cure salvavita eventualmente erogate nell’attività sanitaria. In tabella abbiamo riassunto un’indicazione, non esaustiva, del profilo di rischio Rvita per alcune aree delle attività sanitarie.

Rvita D1, D2 paramenti che influenzano notevolmente le 10 strategie del Codice

Il coefficiente D nella definizione del parametro Rvita innalza i livelli di prestazione delle strategie del Codice in modo sostanziale. Questo è chiaramente legato al fatto che questa lettera rappresenta “occupanti che ricevono cure mediche” i quali rappresentano il più alto livello di rischio dell’interno panorama normativo. È semplice comprenderlo in quanto questi non possono abbandonare l’edificio (in alcuni casi neanche in modo assistito) e che in alcune situazioni la continuità impiantistica risulta letteralmente vitale (pensiamo alle sale operatorie o ad i reparti di terapia intensiva).

Detto ciò, riportiamo di seguito per le 10 strategie le conseguenze dell’Rvita D1 e D2, integrate dalle indicazioni principali della RTV.

 

S.1 Reazione al fuoco

Limitatamente a vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (corridoi, atri, filtri…) e spazi calmi, è necessario il Livello di prestazione IV. Quello massimo. Nessuna integrazione. Nessuna integrazione.

 

S.2 Resistenza al fuoco

Non ci sono ripercussioni dirette su questa strategia, ma è senz’altro opportuno valutare insieme alla committenza i mitologici Livelli di prestazione IV e V. Integrata dalle classi minime della RTV. Integrata con le classi minime in funzione della classificazione.

 

S.3 Compartimentazione

Il Codice ci suggerisce caldamente di valutare il Livello di prestazione III evidenziando l’importanza della tenuta ai fumi freddi (Sa). Obbligo della tenuta ai fumi freddi in alcune aree specifiche. Integrata con l’obbligo della tenuta ai fumi freddi in alcune aree specifiche ed alcune limitazioni all’ubicazione.

 

S.4 Esodo

Il Codice ci consente di applicare il Livello di prestazione I. Una strategia tutt’altro che banale per queste attività. Integrata con l’obbligo della realizzazione di un sistema d’esodo orizzontale progressivo.

 

S.5 Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio

Non plus ultra, è evidente come sia di fondamentale importanza applicare il Livello di prestazione III nelle strutture con più di 100 posti letto. Tutta la sicurezza in caso di incendio passa attraverso questa strategia nelle strutture sanitarie. Integrata con l’obbligo del livello massimo nelle strutture ad uso promiscuo.

 

S.6 Controllo dell’incendio

Il Codice in questa strategia non si lascia influenzare dal profilo D, consentendo un semplice Livello di prestazione IIIIntegrata con l’obbligo per alcune aree a rischio specifico dell’impianto automatico di livello IV.

 

S.7 Rivelazione ed allarme

Il Codice in questa strategia non si lascia influenzare dal profilo D, consentendo un semplice Livello di prestazione IIIIntegrata con specifiche indicazioni sull’intercomunicazione degli allarmi e dell’utilizzo dell’EVAC.

 

S.8 Controllo di fumi e calore

Il Codice in questa strategia non si lascia influenzare dal profilo D, consentendo un semplice Livello di prestazione IIIIntegrata con le caratteristiche minime delle superfici SE.

 

S.9 Operatività antincendio

Non plus ultra, è evidente come anche questa strategia sia di fondamentale importanza applicare il Livello di prestazione IV nelle strutture con più di 100 posti letto. Dovendo garantire il più possibile la continuità, è necessario che le squadre VVF possa intervenire tempestivamente ed agevolmente. Integrata con la necessità di ascensori antincendio.

 

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Strategia non banale vista l’immensità di impianti presenti, seppur inquadrati nell’unico ed inimitabile Livello di prestazione IIntegrata da specifiche indicazioni per garantire la continuità durante un incendio.

 

Opera da costruzione con un numero di posti letto P < 25

Per le attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno e per le attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno, con numero di posti letto P 25 si applicano le prescrizioni del Codice di Prevenzione Incendi con le seguenti soluzioni progettuali complementari o sostitutive e prescrizioni aggiuntive per le aree TA. Ovvero si applicano i livelli di prestazione indicati nella tabella V.11-7.

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