Regola tecnica campeggi, villaggi turistici e simili

di Filippo Battistini
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La nuova Regola Tecnica

Con il DM 2 Luglio 2019 sono state approvate le Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di re- gola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

 

Che fine fa il DM 28 Febbraio 2014?

La regola tecnica sostituisce integralmente quella di cui al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014.

 

A quali attività si applica?

Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il presente decreto non comporta adempimenti.

Si applica quindi a:

  • Attività di nuova realizzazione;
  • Attività sprovviste di autorizzazione di prevenzione incendi (senza CPI);
  • Modifiche sostanziali ad attività esistenti già autorizzate.

 

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta

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