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Normative
Rischio Ambiente
La nuova versione del Codice impone al professionista antincendio un’attenta riflessione in merito all’impatto ambientale che può avere un incendio per il pianeta e per la collettività. Per questo adesso non è più automatico poter trascurare questo parametro, ma risulta necessario eseguire una attenta valutazione del rischio.
Con il Codice 2.0, il progettista valuta il profilo di rischio Rambiente in caso di incendio, distinguendo gli ambiti dell’attività nei quali tale profilo di rischio è significativo, da quelli ove è non significativo.
La valutazione del profilo di rischio Rambiente tiene conto:
Nota1: La presenza di materiali stoccati in attività ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” può dare luogo ad Rambiente significativo.
Assoggettabilità decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152
Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale:
L’ autorità competente in sede statale è il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA). La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS (CTVA) svolge l’istruttoria tecnica finalizzata all’espressione del parere sulla base del quale sarà emanato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
Nota2: Nel capitolo V.1 sono indicate possibili misure di mitigazione del rischio di danno ambientale derivante da incendio.
V1.1 Scopo e campo di applicazione
Le aree a rischio specifico possono essere fissate dalle regole tecniche verticali applicabili all’attività. Sono inoltre individuate dal progettista sulla base della valutazione del rischio d’incendio e dei seguenti criteri:
V.1.2 Strategia antincendio
In relazione alle risultanze della valutazione del rischio di incendio ed alle caratteristiche delle aree a rischio specifico, il progettista valuta, almeno, l’applica- zione delle seguenti misure:
Nota3: Negli stabilimenti per i quali si applica il decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, il rischio ambientale è mitigato dalle misure adottate nell’ambito dei procedimenti autorizzativi previsti dal suddetto decreto.
Assoggettabilità decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105 “SEVESO 3”
Uno stabilimento è soggetto al D.Lgs. 105/15 se in esso sono presenti sostanze e/o miscele pericolose elencate nell’Allegato 1 al decreto in quantitativi superiori ai valori limite in esso stabiliti. Occorre precisare che per “presenza di sostanze pericolose” la normativa Seveso intende la presenza, reale o prevista di sostanze/miscele sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente generarsi in caso di incidente.
L’Allegato 1 al D Lgs.105/2015 è strutturato in due parti. La prima riporta una serie di categorie di pericolo tratte dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (noto come Regolamento CLP), mentre la seconda parte individua un elenco di sostanze pericolose specifiche. A ciascuna categoria di pericolo (Parte 1) o sostanza nominale (Parte 2) sono associate due quantità limite: il superamento del primo valore obbliga il gestore alla trasmissione alle autorità competenti di una Notifica, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 105/2015 (stabilimenti di soglia inferiore), mentre il superamento del secondo valore richiede anche la redazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art. 15 (stabilimenti di soglia superiore).
La Parte 1 dell’allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 è suddivisa in quattro sezioni, che raggruppano alcune categorie tratte dal Regolamento CLP, relative a:
pericoli per la salute (tossicità acuta e specifica per organi bersaglio)
pericoli fisici (ad esempio gli aerosol infiammabili, i gas comburenti, i liquidi infiammabili)
pericoli per l’ambiente (tossicità acuta e cronica)
altri pericoli.
La parte 2 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 riporta un elenco di 48 sostanze o famiglie di sostanze pericolose specifiche (ad esempio cloro, metanolo, ossigeno, prodotti petroliferi).
Ai fini dell’assoggettabilità di uno stabilimento al D.Lgs. 105/2015 occorre dapprima verificare se le sostanze/miscele detenute appartengono all’elenco di cui alla parte 2; altrimenti è necessario verificare se tali sostanze/miscele appartengono alle categorie di pericolo di cui alla parte 1. Se in entrambi i casi non sono superate le rispettive soglie, si applica la regola delle sommatorie.
Se non diversamente indicato nel presente documento o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, il profilo di rischio Rambiente è ritenuto non significativo:
Le operazioni di soccorso condotte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono escluse dalla valutazione, in quanto non necessario.
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