Rischio Ambiente

di Filippo Battistini
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La nuova versione del Codice impone al professionista antincendio un’attenta riflessione in merito all’impatto ambientale che può avere un incendio per il pianeta e per la collettività. Per questo adesso non è più automatico poter trascurare questo parametro, ma risulta necessario eseguire una attenta valutazione del rischio.

Profilo di rischio Rambiente

Con il Codice 2.0, il progettista valuta il profilo di rischio Rambiente in caso di incendio, distinguendo gli ambiti dell’attività nei quali tale profilo di rischio è significativo, da quelli ove è non significativo.

La valutazione del profilo di rischio Rambiente tiene conto:

  1. dell’ubicazione dell’attività;
  2. della presenza di ricettori sensibili nelle aree esterne
    1. asili
    2. scuole
    3. ospedali
    4. case di riposo;
  3. della tipologia e dei quantitativi di materiali combustibili presenti;
  4. dei prodotti della combustione da questi sviluppati in caso di incendio;
  5. delle misure di prevenzione antincendio adottate;
  6. delle misure di protezione antincendio adottate.

 

Nota 1 – Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”

Nota1: La presenza di materiali stoccati in attività ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” può dare luogo ad Rambiente significativo.

 Assoggettabilità decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale:

  1. i progetti elencati nell’allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006;
  2. i progetti elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
  3. le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II o II-bis, alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, la cui realizzazione può generare potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell’allegato II.

L’ autorità competente in sede statale è il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA). La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS (CTVA) svolge l’istruttoria tecnica finalizzata all’espressione del parere sulla base del quale sarà emanato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Nota 2 –  Applicazione della Sezione V1 del Codice 2.0

Nota2: Nel capitolo V.1 sono indicate possibili misure di mitigazione del rischio di danno ambientale derivante da incendio.

 V1.1 Scopo e campo di applicazione

Le aree a rischio specifico possono essere fissate dalle regole tecniche verticali applicabili all’attività. Sono inoltre individuate dal progettista sulla base della valutazione del rischio d’incendio e dei seguenti criteri:

  • ambiti dell’attività con Rambiente significativo

V.1.2 Strategia antincendio

In relazione alle risultanze della valutazione del rischio di incendio ed alle caratteristiche delle aree a rischio specifico, il progettista valuta, almeno, l’applica- zione delle seguenti misure:

  • inserimento delle aree a rischio specifico in compartimenti distinti per ambiti aventi caratteristiche di rischio omogenee, interposizione di distanze di separazione, riduzione delle superfici lorde di compartimento, ubicazione fuori terra o su piani poco interrati (compartimento le aree con sostanze nocive, e solo li applico S.6 Liv IV, oppure su piazzale interpongo distanze di separazione in modo da contenere il quantitativo di materiale massimo che può bruciare, evito depositi interrati…);
  • controllo dell’incendio con livello di prestazione III capitolo S.6 (rete idranti protezione esterna);
  • adozione di accorgimenti impiantistici e costruttivi per limitare e confinare i rilasci di sostanze o miscele pericolose:
    • bacini di contenimento;
    • disponibilità di polveri o dispositivi assorbenti;
    • inserimento di valvole di eccesso di flusso;
    • intercettazioni automatiche e manuali dei sistemi di distribuzione;
    • incamiciatura delle tubazioni
    • ecc…
  • adozione di accorgimenti per limitare l’impatto esterno di eventuali rilasci di sostanze o miscele pericolose:
    • distanze di separazione che tengano conto della propagazione degli effluenti nelle matrici ambientali (Simulazione di rilascio con Aloft).
  • adozione di sistemi di rilevazione ed allarme, di procedure gestionali per la sorveglianza ed il controllo dei parametri critici dei processi:
    • allarmi di massimo livello per i serbatoi;
  • formazione, informazione ed addestramento degli addetti alla gestione delle lavorazioni e dei processi pericolosi;
    • deve prevedere nozioni riguardanti i parametri critici di funzionamento delle lavorazioni e dei processi pericolosi,
    • le modalità e le procedure di avvio e fermo degli impianti in sicurezza,
    • la gestione degli stati di allarme e di emergenza.
  • disponibilità di specifiche attrezzature di soccorso, dispositivi di protezione collettiva ed individuale (autoprotettori delle vie respiratorie per le squadre di soccorso);

Nota 3 – decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”

Nota3: Negli stabilimenti per i quali si applica il decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, il rischio ambientale è mitigato dalle misure adottate nell’ambito dei procedimenti autorizzativi previsti dal suddetto decreto.

 

Assoggettabilità decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105 “SEVESO 3”

Uno stabilimento è soggetto al D.Lgs. 105/15 se in esso sono presenti sostanze e/o miscele pericolose elencate nell’Allegato 1 al decreto in quantitativi superiori ai valori limite in esso stabiliti. Occorre precisare che per “presenza di sostanze pericolose” la normativa Seveso intende la presenza, reale o prevista di sostanze/miscele sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente generarsi in caso di incidente.

L’Allegato 1 al D Lgs.105/2015 è strutturato in due parti. La prima riporta una serie di categorie di pericolo tratte dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (noto come Regolamento CLP), mentre la seconda parte individua un elenco di sostanze pericolose specifiche. A ciascuna categoria di pericolo (Parte 1) o sostanza nominale (Parte 2) sono associate due quantità limite: il superamento del primo valore obbliga il gestore alla trasmissione alle autorità competenti di una Notifica, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 105/2015 (stabilimenti di soglia inferiore), mentre il superamento del secondo valore richiede anche la redazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art. 15 (stabilimenti di soglia superiore).

La Parte 1 dell’allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 è suddivisa in quattro sezioni, che raggruppano alcune categorie tratte dal Regolamento CLP, relative a:

pericoli per la salute (tossicità acuta e specifica per organi bersaglio)

pericoli fisici (ad esempio gli aerosol infiammabili, i gas comburenti, i liquidi infiammabili)

pericoli per l’ambiente (tossicità acuta e cronica)

altri pericoli.

La parte 2 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 riporta un elenco di 48 sostanze o famiglie di sostanze pericolose specifiche (ad esempio cloro, metanolo, ossigeno, prodotti petroliferi).

Ai fini dell’assoggettabilità di uno stabilimento al D.Lgs. 105/2015 occorre dapprima verificare se le sostanze/miscele detenute appartengono all’elenco di cui alla parte 2; altrimenti è necessario verificare se tali sostanze/miscele appartengono alle categorie di pericolo di cui alla parte 1. Se in entrambi i casi non sono superate le rispettive soglie, si applica la regola delle sommatorie.

Eccezioni per le quali può essere ritenuto automaticamente non significativo

Se non diversamente indicato nel presente documento o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, il profilo di rischio Rambiente è ritenuto non significativo:

  1. negli ambiti protetti da impianti o sistemi automatici di completa estinzione dell’incendio (capitolo S.6 Livelli IV o V) a disponibilità superiore (ESFR, schiuma alta espansione, gas inerte…);
  2. nelle attività civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere,…) la classificazione catastale è utile riferimento per l’individuazione delle attività di tipo industriale. Vedere l’allegato I DPR 151 coordinato con tipologia attività civile/industriale.

Le operazioni di soccorso condotte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono escluse dalla valutazione, in quanto non necessario.

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