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Normative
RTV Asili nido – rampa di lancio per l’FSE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020 è stato pubblicato il DM 6 aprile 2020 inerente la regola tecnica verticale per gli asili nido, secondo il Codice di prevenzione incendi. La nuova norma antincendio entra in vigore il 29 aprile 2020.
Gli asili nido
Le attività di cui trattasi sono quelle previste all’allegato 1 del DPR n.151/2011, individuate con il numero 67 (Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti), esistenti o di nuova realizzazione. Tali norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido).
Entrando nel dettaglio della regola tecnica verticale e dell’integrazione con l’allegato I Norme tecniche di prevenzione incendi del decreto del 3 agosto 2015 e del 18 ottobre 2019, il documento riporta indicazioni sulla classificazione delle attività (in relazione della sola massima quota di piani HA, HB, HC, HD), aree di attività (TA, TB, TC, TM1, TM2, TO, TZ).
I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3. Viene però inserita una nota che recita:
“La valutazione del rischio di incendio deve tenere conto della vulnerabilità e delle capacità motorie, che non consentono di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza deí bambini nella struttura (es. in culla, nei lettini, …), soprattutto ai fusi della progettazione del sistema di esodo (capitolo S.4) e della gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5).”
pertanto, ragionando in questi termini potrebbe essere opportuno, per similitudine, assegnare in profilo di rischio D1, D2.
Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato nei punti specifici della RTV che riportano le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO. Pertanto, alle soluzioni alternative non sono posti ulteriori vincoli, ma si applicano i metodi di cui al paragrafo G.2.7.
La nuova RTV entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La pubblicazione della Regola Tecnica Verticale rappresenta un passo fondamentale in termini di normativi. Da oggi non si dovrà più istituire la deroga per applicare l’FSE negli asili nido, ma si potrà adottare la soluzione alternativa dove necessario. Questo si traduce in un inter procedurale più snello (la competenza rimane a livello di comando VVF provinciale) e quindi, applicando i metodi dell’ingegneria antincendio anche a importanti risparmi economici sulle opere di adeguamento antincendio. In primis:
E’ necessario eseguire una valutazione specifica per ogni attività, ma i principali benefici possono essere ricondotti a:
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