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Normative
RTV Attività Commerciali – Rampa di lancio per l’FSE
Con Decreto del Ministero dell’Interno del 23 Novembre 2018 è stata approvata la Regola Tecnica Verticale per le le attività commerciali. Pubblicato in gazzetta il 3 12 2018, entra in vigore a partire da 02 gennaio 2019.
Le attività commerciali
Le attività di commerciali di cui trattasi sono quelle previste all’allegato 1 del DPR n.151/2011, individuate con il numero 69 (Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico), esistenti o di nuova realizzazione. Tali norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM 27 luglio 2010 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq).
Entrando nel dettaglio della regola tecnica verticale e dell’integrazione con l’allegato I Norme tecniche di prevenzione incendi del decreto del 3 agosto 2015, il documento riporta indicazioni sulla classificazione delle attività (in relazione alla superficie utile lorda: AA, AB, AC, AD, AE; massima quota di piani HA, HB, HC, HD), aree di attività (TA, TB1, TB2, TC, TK1, TK2, TM1, TM2, TM3, TT1, TT2, TZ).
I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3. (tipicamente con Rvita: B2,B3)
Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato nei punti specifici della RTV che riportano le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO. Pertanto, alle soluzioni alternative non sono posti ulteriori vincoli, ma si applicano i metodi di cui al paragrafo G.2.6.
La nuova RTV entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La pubblicazione della Regola Tecnica Verticale rappresenta un passo fondamentale in termini di normativi. Da oggi non si dovrà più istituire la deroga per fare FSE nelle attività commerciali, ma si potrà adottare la soluzione alternativa dove necessario. Questo si traduce in un inter procedurale più snello (la competenza rimane a livello di comando VVF provinciale) e quindi, applicando i metodi dell’ingegneria antincendio anche a importanti risparmi economici sulle opere di adeguamento antincendio.
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