RTV Edifici sottoposti a tutela

di Filippo Battistini
- 3 MIN
LETTURA

Pubblicata la regola tecnica verticale di prevenzione incendi (V.10) per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Rampa di lancio per l’FSE in soluzione alternativa.

 

Il Decreto

Nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 22 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 10 luglio 2020 inerente la regola tecnica verticale di prevenzione incendi V.10 (la decima!) per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ovvero n°72 in accordo al DPR 151/2011), aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, secondo il Codice di prevenzione incendi DM 18 ottobre 2019.

 

Quando entra in vigore?

La nuova normativa entra in vigore il 21 agosto 2020.

 

Obbligatoria o facoltativa?

Si  può  applicare in  alternativa  alle  specifiche  norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per  beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro  dell’interno 20 maggio 1992, n. 569, e al decreto del Presidente della  Repubblica 30 giugno 1995, n. 418.

 

APPROFONDIMENTO TECNICO

di seguito i principali passaggi integrativi al Codice di Prevenzione Incendi che troviamo nella nuova RTV:

  • Non e’ richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati ivi compresi i beni costituenti arredo storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio);
  • Per le aree TA, TC, TO, ove la natura di bene tutelato non renda possibile l’adeguamento o la determinazione della classe di resistenza al fuoco richiesta, devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
    • valore di qf,d < 200 MJ/m², calcolato escludendo gli elementi strutturali portanti combustibili e i beni tutelati;
    • sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione III.
  • Sono ammesse le soluzioni conformi (capitolo S.4) di cui alla tabella V.10-3 con condizioni aggiuntive particolari esempio:
    • informazione a tutti gli occupanti, segnaletica, opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e similari, planimetrie;
    • Altezze ≥ 1,8 m lungo le vie d’esodo;
    • Larghezza minima ≥ 800 mm per ciascun percorso delle vie di esodo orizzontali o verticali;
    • Lungo le vie d’esodo, sono ammesse porte anche non facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti a condizione che siano mantenute costantemente aperte durante l’esercizio dell’attività;
    • L’affollamento massimo complessivo degli ambiti serviti dal corridoio cieco in relazione ai profili di rischio Rvita B1, B2 o B3 può essere raddoppiato se si adotta il sistema di gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) di livello di prestazione III.
  • I sottotetti (aree TZ) devono essere mantenuti liberi da materiali di ogni genere;
  • Il responsabile dell’attività deve predisporre il piano di limitazione dei danni
  • Nelle attività con superficie lorda > 400 m² deve essere attribuito almeno il livello di prestazione IV per la misura antincendio controllo dell’incendio (capitolo S.6) nelle seguenti aree:
    • TK1;
    • TK2, limitatamente ai depositi di beni tutelati combustibili;
    • TZ, limitatamente ai sottotetti con struttura portante combustibile che non costituiscono compartimento autonomo.
  • L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV.
  • I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TA e TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.
 

Soluzioni alternative con approccio ingegneristico antincendio FSE

La RTV non fornisce indicazioni specifiche sulle soluzioni alternative, restano quindi applicabili interamente i concetti dei capitoli M1, M2 ed M3 con l’enorme beneficio di evitare l’istituzione della Deroga per l’applicazione dell’ingegneria della sicurezza antincendio.

Tra i principali benefici nell’applicazione del metodo ingegneristico negli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi troviamo:

  • maggiore resistenza al fuoco delle strutture
  • maggiore flessibilità nei sistemi di esodo (sopratutto scale antincendio esterne, sempre di difficile realizzazione)
  • ottimizzazione impianti di protezione attiva automatici (es: sprinkler negli archivi…)
  • controllo dei fumi e del calore.

FONTE

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