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Normative
RTV Edifici sottoposti a tutela
Nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 22 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 10 luglio 2020 inerente la regola tecnica verticale di prevenzione incendi V.10 (la decima!) per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ovvero n°72 in accordo al DPR 151/2011), aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, secondo il Codice di prevenzione incendi DM 18 ottobre 2019.
La nuova normativa entra in vigore il 21 agosto 2020.
Si può applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell’interno 20 maggio 1992, n. 569, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418.
di seguito i principali passaggi integrativi al Codice di Prevenzione Incendi che troviamo nella nuova RTV:
La RTV non fornisce indicazioni specifiche sulle soluzioni alternative, restano quindi applicabili interamente i concetti dei capitoli M1, M2 ed M3 con l’enorme beneficio di evitare l’istituzione della Deroga per l’applicazione dell’ingegneria della sicurezza antincendio.
Tra i principali benefici nell’applicazione del metodo ingegneristico negli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi troviamo:
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