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Normative
RTV Locali di pubblico spettacolo
Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2022 inerente la regola tecnica verticale di prevenzione incendi (V.15) per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, secondo il Codice di prevenzione incendi.
Le norme tecniche si applicano ai locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, al chiuso e all’aperto, anche a carattere temporaneo.
La nuova normativa entra in vigore il 1° gennaio 2023.
Si  può  applicare in  alternativa  alle  specifiche  norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996
Alle attività di intrattenimento e di spettacolo ovvero attività destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico soggette alla disciplina del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, come ad esempio:
Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:
i luoghi non delimitati;
gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori come, ad esempio, bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke, …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare;
attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 337.
La RTV non fornisce indicazioni specifiche sulle soluzioni alternative, restano quindi applicabili interamente i concetti dei capitoli M1, M2 ed M3 con l’enorme beneficio di evitare l’istituzione della Deroga per l’applicazione dell’ingegneria della sicurezza antincendio.
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