RTV Scuole – Rampa di lancio per l’FSE

Filippo Battistini
- 3 MIN
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Con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2017 è stata approvata la Regola Tecnica Verticale per le le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (17A05836)

 

Le attività scolastiche

Le attività di scolastiche di cui trattasi sono quelle previste all’allegato 1 del DPR n.151/2011, individuate con il numero 67 (edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti), esistenti o di nuova realizzazione. Tali norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM 26 ottobre 1992 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica).

 

Come si applica la regola tecnica verticale (V.7)

Entrando nel dettaglio della regola tecnica verticale e dell’integrazione con l’allegato I Norme tecniche di prevenzione incendi del decreto del 3 agosto 2015, il documento riporta indicazioni sulla classificazione delle scuole (in relazione al numero massimo di presenti: OA, OB, OC, OD, OE; massima quota di piani HA, HB, HC, HD, HE), aree di attività (TA, TM, TO, TK, TT, TZ).

profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3. (tipicamente con Rvita: A2,A3)

Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato nei punti specifici della RTV che riportano le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO. Pertanto, alle soluzioni alternative non sono posti ulteriori vincoli, ma si applicano i metodi di cui al paragrafo G.2.6.

 

La doppia normativa

La nuova RTV entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ossia l’8 agosto 2017. All’esito del monitoraggio del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, saranno verificati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l’esclusiva applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.

 

FIRE SAFETY ENGINEERING NELLE SCUOLE

La pubblicazione della Regola Tecnica Verticale rappresenta un passo fondamentale in termini di normativi. Da oggi non si dovrà più istituire la deroga per fare FSE nelle attività scolastiche, ma si potrà adottare la soluzione alternativa dove necessario. Questo si traduce in un inter procedurale più snello (la competenza rimane a livello di comando VVF provinciale) e quindi, applicando i metodi dell’ingegneria antincendio anche a importanti risparmi economici sulle opere di adeguamento antincendio.

 

S.4 Esodo: Soluzione Alternativa
S.4 Esodo: Soluzione Alternativa

 

 

 

 

RTV Attività scolastiche

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