RTV V.6 e comunicazione con “altre attività”: cosa si intende per “attività”?

di Gianluca Galeotti
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Nel mondo della prevenzione incendi, le parole contano. E quando parliamo di Regole Tecniche Verticali (RTV), una sola parola può cambiare l’intero approccio progettuale. È il caso della parola “attività” nella RTV V.6 sulle autorimesse.

Molti professionisti, si sono posti questa domanda:

Quando la norma condiziona la “comunicazione con altre attività”, cosa si intende esattamente per attività?

La risposta non è così scontata, e ora anche il Ministero ne ha preso atto.

 

Cosa dice il Codice

Il testo della RTV V.6, al paragrafo V.6.4.4, è molto chiaro dal punto di vista tecnico:

“Le autorimesse possono comunicare con altre attività tramite filtro conforme al punto S.3.5.”

Quindi la comunicazione non è vietata, ma:

  • è ammessa solo tramite filtro (non a prova di fumo, ma conforme alle caratteristiche del Codice),

  • è riferita a “altre attività”, un’espressione apparentemente semplice ma, nella realtà progettuale, tutt’altro che univoca.

 

Il dubbio: un’abitazione è un’attività?

Nella prassi quotidiana, molte autorimesse sono inserite in edifici a destinazione:

  • residenziale (condomini),

  • direzionale o commerciale (uffici, negozi),

  • mista.

Ma se queste porzioni di edificio non sono soggette ai controlli VVF (ai sensi del DPR 151/2011), si possono davvero considerare “altre attività”?

È una questione centrale. Perché se non lo sono, allora il filtro non sarebbe necessario. Se invece lo sono, la sua presenza è obbligatoria.

 

La risposta del Ministero: il termine “attività” è troppo generico

Il quesito è stato sollevato formalmente da alcuni Ordini professionali e trasmesso dal CNI alla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno.

La risposta (prot. n. 10534 del 24/06/2025) ha riconosciuto in modo chiaro che:

  • esiste un’incertezza interpretativa sul significato da attribuire alla parola “attività” nella RTV V.6;

  • la questione sarà oggetto di approfondimento e aggiornamento nella prossima revisione normativa;

  • non sono state fornite, ad oggi, ulteriori indicazioni a valenza generale.

 

Le conseguenze per chi progetta oggi

Nell’attesa di un chiarimento normativo, i professionisti devono fare una scelta:

  1. Interpretazione estensiva (prudenziale): considerare come “altre attività” anche le unità non soggette ai sensi del DPR 151, applicando comunque il requisito del filtro.

  2. Interpretazione restrittiva (minimale): considerare “attività” solo quelle soggette, e quindi non applicare il filtro se si comunica con ambienti residenziali o uffici non soggetti.

In entrambi i casi, è fondamentale che il professionista documenti il ragionamento progettuale, motivando la scelta nella relazione tecnica e, quando opportuno, condividendo il dubbio con il Comando VVF.

 

Conclusione: responsabilità e interpretazione, in attesa della norma

Il Ministero ha riconosciuto che la definizione di “attività” – se non precisata – può creare problemi applicativi. E ha preso impegno per chiarirla in futuro.

Nel frattempo, la responsabilità è del professionista antincendio, che deve valutare caso per caso, in coerenza con:

  • l’obiettivo di sicurezza del Codice,

  • le condizioni reali dell’edificio,

  • il principio di precauzione in contesti ambigui.

Finché la norma non parla chiaro, è il giudizio tecnico esperto a fare la differenza.

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