Scadenza imminente per l’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie

di Filippo Battistini
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Il Decreto 19 marzo 2015, aggiornò la regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private (Allegato del Decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2002), con la quale si previdero degli adeguamenti a carico di determinati tipologie di strutture sanitarie.

In particolare, per quelle strutture che erogavano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, con superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m2, sia di nuova costruzione che esistenti dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto, erano previsti degli adeguamenti ai requisiti di sicurezza antincendio previsti nel Titolo IV, Capo II del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, (successivamente sostituito dall’Allegato II del Decreto 19 marzo 2015) contenente una serie di prescrizioni previste per punti e che dovevano essere osservate dalle strutture sanitarie sopra indicate.

 

Nello specifico

Secondo l’Art. 3, comma 1, lettera a, per alcuni punti delle prescrizioni il termine previsto per l’adeguamento era di sei mesi, mentre per i restanti punti del titolo IV, Capo II del decreto, a completamento dell’opera di adeguamento, “entro sei anni dal termine previsto alla lettera a)”.

Tuttavia, con il successivo Decreto 20 febbraio 2020 furono prorogate di un ulteriore anno le scadenze di adeguamento di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste nel 2015.

Eccoci, dunque, giunti in prossimità della scadenza. Il 24 ottobre 2022 scade il termine per completare l’adeguamento antincendio delle suddette strutture sanitarie ed entro la medesima data dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A) a dimostrazione del completamento dell’adeguamento antincendio.

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