Snellimento normativo nella pratica di prevenzione incendi

di Filippo Battistini
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Nell’intento di proseguire nell’opera di snellimento normativo, è stata introdotta una importante novità volta a contrastare il rincaro energetico causato dalle recenti tensioni geopolitiche con effetti rilevanti in ambito energetico e, contemporaneamente, favorire la transizione energetica verso fonti rinnovabili. L’efficacia di una transizione veloce deve essere necessariamente accompagnata da “less bureaucracy” per poter velocizzare i tempi di approvazione di un progetto. Nel panorama energetico domina la scena l’impianto fotovoltaico a cui sempre più aziende volgono lo sguardo, acquisendo sempre più appeal.

 

Procedure di prevenzione incendi: gli impianti fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, ma in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, possono comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio e se sono a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiedono, gli adempimenti previsti dal comma 6 dell’art. 4 del D.P.R. n. 151.

 

Le novità

In questo ampio contesto si innesta Il D.L. 144/2022, cosiddetto “Decreto Aiuti ter”, pubblicato sulla G.U. serie generale n.223 del 23/09/2022 e contiene una semplificazione volta a velocizzare le procedure di prevenzione incendi per l’installazione di impianti fotovoltaici e termici sulle coperture e sulle facciate degli edifici.

In sostanza, si dimezzano i tempi di risposta entro cui i Vigili del Fuoco devono pronunciarsi in caso di valutazione dei progetti. Il Comando dei Vigili del fuoco avrà, dunque, non più 60 ma 30 giorni di tempo, a partire dalla data di presentazione della documentazione completa, per pronunciarsi sulla conformità dei progetti. Il dimezzamento dei tempi non vale per sempre, ma fino al 31 dicembre 2024, per far fronte alle “esigenze poste dall’emergenza energetica in atto”.

 

Il decreto è entrato in vigore a partire dal 24 settembre

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