Manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti antincendio

di Filippo Battistini
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Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021 inerente i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati nel rispetto delle disposizioni.
Il tecnico manutentore, che deve possedere requisiti di conoscenza, abilità e competenza, deve effettuare un percorso di formazione.
Il decreto entrerà in vigore il 25 settembre 2022, un anno dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


Manutenzione e controllo periodico

Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

Sorveglianza

Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

 

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