SCIA Antincendio Condominio

di Filippo Battistini
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SCIA Antincendio nel condominio. Soluzioni alle 3 casistiche principali.

Quando è obbligatorio presentare la SCIA Antincendio di un condominio?

Un condominio potrebbe essere soggetto al DPR 151/2011 ovvero ricadere nell’obbligatorietà di presentare la scia antincendio, generalmente per questi 3 aspetti:

  • Edificio con altezza antincendio superiore a 24m;
  • Autorimessa di superficie maggiore di 300m2;
  • Centrale termica di potenza superiore a 116kw.

Se si ricade in almeno 1 di questi, è necessario attivare le procedure che si concluderanno con quello che fino a qualche anno fa si chiamava Certificato di Prevenzione Incendi. Sarà necessario un progetto, una attività di adeguamento ed una fase di presentazione dei risultati.

A cosa serve la SCIA Antincendio in un condominio?

Serve ad attestare il rispetto delle normative antincendio aspetto fondamentale anche per i nuovi adempimenti correlati al 110%.

L’iter burocratico è leggermente differente in base alle dimensioni e complessità del condominio, in pratica:

  • Categoria A: si esegue la progettazione, si eseguono i lavori e si presenta la SCIA antincendio. Da quell’istante si è in regola (il sopralluogo è a campione, nelle settimane successive);
  • Categoria B: si esegue la progettazione, si presenta il progetto al Comando dei Vigili del Fuoco che deve approvarlo, poi si eseguono i lavori e si presenta la SCIA. Da quell’istante si è in regola (il sopralluogo è a campione, nelle settimane successive);
  • Categoria C: si esegue la progettazione, si presenta il progetto al Comando dei Vigili del Fuoco che deve approvarlo, poi si eseguono i lavori e si presenta la SCIA. Il sopralluogo è assicurato nelle settimane successive e solo da quell’istante si è in regola con il CPI.

Come posso ridurre i costi di adeguamento?

Progettare con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio permette di ridurre al minimo le opere di adeguamento necessarie anche in fase di SCIA antincendio nei condomini, abbattendo costi, disagi e limitazioni all’esercizio dell’attività. E’ possibile inoltre sbloccare pratiche già depositate con valutazione progetto approvata ma con troppi lavori richiesti, in questo caso si procede alla ri-progettazione intera in modo innovativo, andando quindi ad ottimizzare ogni singolo aspetto della progettazione.

 

Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011

  • Attività 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW;
  • Attività 75: Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m2;
  • Attività 77: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24m.

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